REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA INTERSOCIALE

 

 

 

 

Art. 1

(Composizione, elezione e durata in carica del Collegio)

 

 

1.                       Il Collegio dei Probiviri dell’A.S. Intersociale è composto di 5 membri eletti dall’Assemblea, anche tra non soci, a maggioranza relativa dei voti.

 

2.                       Nella prima riunione, presieduta dal più anziano dei componenti, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

 

3.                       I probiviri eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

 

Art. 2

(Competenze del Collegio)

 

 

1.                       Il Collegio dei probiviri è competente per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra uno o più soci e l’Associazione, o uno dei suoi organi.

 

2.                       In particolare, le controversie devono riguardare questioni concernenti fatti che si assumono contrari all’etica, allo spirito associativo ed alla deontologia sportiva.

 

 

Art. 3

(Procedura del deferimento)

 

 

1.                       In via ordinaria il Collegio si riunisce per esaminare le questioni sollevate in un’unica sessione al termine della stagione agonistica e prende le sue decisioni prima che si inauguri quella successiva.

 

2.                       Il Collegio può riunirsi anche nel corso della stagione nei casi in cui il deferimento di cui al successivo comma 3 presenti caratteri di urgenza.

 

3.                       Il deferimento di una controversia al Collegio può essere proposto dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Comitato Organizzatore del Torneo o da tre soci, almeno uno dei quali socio fondatore.

 

4.                       Il Collegio decide in via preliminare dell’ammissibilità delle questioni oggetto del deferimento e comunica l’avvio della procedura agli interessati.

 

5.                       Per le questioni ritenute ammissibili il Collegio dispone una attenta e puntuale istruttoria ispirata al principio del contraddittorio, nell’ambito della quale può acquisire i più ampi elementi probatori, comprese testimonianze, documenti, memorie ed ogni altro strumento di prova utile ad acclarare i fatti contestati.

 

6.                       Il componente del Collegio dei probiviri si astiene dal partecipare alla procedura, qualora questa abbia ad oggetto una controversia che coinvolga la società cui appartiene.

 

7.                       Il Collegio può aprire una procedura anche in assenza di deferimento qualora uno o più componenti di esso abbiano direttamente acquisito elementi sufficienti.

 

 

Art. 4

(Decisione e sanzioni)

 

 

1.                       All’esito dell’istruttoria, il Collegio procede alla decisione, eventualmente anche irrogando una sanzione, che può consistere in una semplice censura, in una multa, nella sospensione temporanea o nella esclusione definitiva del socio dall’Associazione.

 

2.                       La decisione del Collegio, che prescinde ed è evidentemente indipendente da qualsiasi altro rimedio esperibile innanzi alla magistratura ordinaria o agli organi della giustizia sportiva, è inappellabile.

 

3.                       Una volta presa, la decisione dal Collegio viene comunicata al Consiglio Direttivo, che provvede a notificarla agli interessati, informando della stessa, nelle forme più adeguate, tutti i soci. Il Consiglio, inoltre, garantisce il rispetto della decisione ed assicura la esecuzione delle eventuali sanzioni.